Responsabilità solidale: il risarcimento può essere integralmente richiesto ad uno dei corresponsabili

Pubblicato il 11 gennaio 2011 Secondo la Cassazione – sentenza n. 291 del 10 gennaio 2011 - se il fatto dannoso (nella specie un sinistro stradale) è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno; ed infatti, la gradazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Così la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta rinuncia alcuna alla solidarietà tra tutti coloro ai quali lo stesso fatto dannoso risulti in definitiva imputabile.

In particolare – continua la Corte – “anche se la richiesta di graduazione delle colpe sia stata ritualmente introdotta non dal danneggiato, ma da colui che originariamente è stato chiamato a rispondere in via esclusiva del fatto illecito, ed il dibattito processuale si sia correttamente svolto su questo tema, nessuna mutazione della causa petendi può ritenersi verificata ad opera del danneggiato che, in sede di gravame, senza contestare l'accertato concorso di colpa, insista tuttavia nella richiesta di integrale risarcimento nei confronti del solo corresponsabile evocato in giudizio”.
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