Responsabilità amministrativa ex 231: prescrizione interrotta con rinvio a giudizio

Pubblicato il 16 gennaio 2020

Chiarimenti della Corte di cassazione in merito alla responsabilità da reato delle persone giuridiche e relativa prescrizione.

Con sentenza n. 1432 del 15 gennaio 2020, i giudici della Terza sezione penale hanno sottolineato come la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, quale atto di contestazione dell’illecito, interrompa, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione, sospendendone il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Sulla scorta del richiamato principio, gli Ermellini hanno annullato, senza rinvio, la decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di una Srl, in considerazione dell’asserita estinzione, per prescrizione, degli illeciti amministrativi ad essa addebitati.

Statuizione a cui si era opposta la Procura generale la quale, avanzando ricorso davanti ai giudici di legittimità, aveva sottolineato che la sentenza del GUP era passata in giudicato per la Srl e che, conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione nei confronti di questa era errata.

La prescrizione per gli illeciti delle società - aveva fatto presente la ricorrente - segue le norme del codice civile ex articolo 22 del Decreto legislativo n. 231/2001.

Nella specie, l’illecito contestato alla Srl risultava accertato il 22 gennaio 2013 mentre il 9 giugno 2015 era stato notificato alla stessa il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, con interruzione, quindi, della prescrizione quinquennale.

Quest’ultima, quindi, non era ancora maturata alla data della sentenza di appello.

Responsabilità amministrativa degli enti: no a particolare tenuità del fatto

Con altra sentenza, n. 1420 sempre depositata ieri, 15 gennaio, la medesima Terza sezione penale di Cassazione ha invece precisato che non è applicabile, alla responsabilità amministrativa degli enti, la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.

Si tratta - ha spiegato la Corte - di una causa di esclusione della punibilità espressamente ed univocamente riferita alla realizzazione di un reato; per contro, la punibilità della persona giuridica per responsabilità amministrativa trova nella realizzazione di un reato solo il proprio presupposto storico ed è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente.

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