Responsabilità avvocato Va provato il danno

Pubblicato il 28 novembre 2016

Affinché sussista responsabilità dell’avvocato, il cliente deve riuscire a dimostrare che la sua negligenza abbia effettivamente comportato dei danni, ovvero, che se il legale si fosse comportato secondo diligenza, l’assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni.

Dimostrazione non fornita nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, terza sezione civile, che ha dunque respinto la domanda di due coniugi, volta ad ottenere il risarcimento dei danni da loro sofferti in conseguenza delle negligenze professionali dell’avvocato cui si erano affidati.

A sostegno della loro domanda, i ricorrenti esponevano di essersi trovati in difficoltà economiche nella gestione della propria attività a causa di inadempimenti di altri soggetti con i quali avevano stipulato un contratto di leasing. Si erano dunque rivolti al suddetto legale, il quale li aveva assistiti in una serie di procedimenti giudiziari, tuttavia, a loro dire, in modo del tutto negligente.

Azioni omesse Non esercitabili o senza risultato

Ma secondo la Cassazione - respingendo le relative censure – sono state già correttamente illustrate, nel merito, le ragioni per le quali la ipotizzata responsabilità dell’avvocato non è nella specie configurabile, sia in relazione alla paventata azione di garanzia per vizi che di nullità/annullamento del contratto di leasing (la cui mancata proposizione da parte del legale, sarebbe stata secondo i ricorrenti fonte di responsabilità professionale per lo stesso).

D’altra parte – precisa la Corte – i ricorrenti tendono a riproporre in sede di legittimità delle valutazioni di merito già compiute nei precedenti gradi di giudizio, contenenti affermazioni in fatto a sostegno della prospettata azione di nullità, non più suscettibili di esame (l’inesistenza di numeri di matricola nelle macchine concesse in leasing, con possibilità di ipotizzare una truffa ai danni dei ricorrenti medesimi).

l’azione di garanzia per vizi nel contratto di leasing - sottolineano gli ermellini – sarebbe stata nella specie esercitabile dal legale, posta l’espressa rinuncia delle parti nel regolamento contrattuale.

E nemmeno l’omessa denuncia per truffa unita alla domanda di sequestro dei macchinari avrebbe potuto ottenere alcun risultato. La stessa difatti – ricorda la Corte con sentenza n. 22606 dell’8 novembre 2016 - fu sporta (seppure per mezzo di altro legale) ma l’esito fu proprio quello dell’archiviazione per avvenuta amnistia. 

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