Responsabilità civile: contratto di assicurazione anche senza massimale

Pubblicato il 22 ottobre 2019

La Corte di cassazione si è pronunciata in tema di massimale e relativa misura nelle assicurazioni della responsabilità civile.

Con ordinanza n. 26813 del 21 ottobre 2019, ha ribadito che il massimale, in questa tipologia di assicurazioni, non costituisce un elemento essenziale del contratto: quest’ultimo ben potrebbe essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.

Massimale assicurativo e misura: onere della prova all’assicuratore

Ciò posto, l'esistenza del massimale e la sua misura costituiscono non tanto i fatti generatori del credito dell'assicurato, quanto piuttosto i fatti limitativi del debito dell'assicuratore.

Massimale e misura, quindi, in quanto tali, devono essere allegati e provati all’assicurato, secondo la regola di cui all'art. 2697 del Codice civile.

Obbligazione contenuta se il massimale è pattuito e provato

Così, ai fini del contenimento dell'obbligazione indennitaria gravante sull'assicuratore, quel che rileva non è l'esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso.

Ne discende che l'assicuratore che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati rispetto alla propria obbligazione, ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando, in detto contesto, “che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito”.

E l’allegazione e la prova dell’esistenza del massimale e della misura di questo costituiscono un'eccezione in senso stretto, ovvero devono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite nell’ambito del processo civile.

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