Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività

Pubblicato il 23 gennaio 2026

La riforma dell’art. 2407 del codice civile, introdotta dalla legge n. 35/2025, ha inciso in modo significativo sulla disciplina della responsabilità dei sindaci, introducendo un limite quantitativo al risarcimento dei danni parametrato al compenso annuo percepito.

Tale intervento normativo ha immediatamente sollevato interrogativi in ordine alla sua applicabilità temporale, in particolare con riferimento ai fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della riforma e ai giudizi ancora pendenti.

Su questo profilo si è pronunciata in modo chiaro e articolato la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 1392/2026 e con la sentenza n. 1390/2026 - entrambe pubblicate il 22 gennaio 2026 - escludendo in modo espresso la possibilità di applicare retroattivamente il nuovo art. 2407, comma 2, c.c.

Responsabilità dei sindaci: la Cassazione esclude la retroattività della riforma

Il quadro normativo di riferimento  

L’azione di responsabilità ex art. 146 legge fallimentare  

L’art. 146 della legge fallimentare attribuisce al curatore un’azione unitaria di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori della società fallita. Tale azione cumula in sé le azioni spettanti alla società e ai creditori sociali ed è finalizzata al risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale, con conseguente tutela della massa creditoria.

La responsabilità dei sindaci può configurarsi anche a titolo di concorso omissivo, in presenza di una violazione dei doveri di vigilanza previsti dagli articoli 2403 e 2407 c.c.

L’art. 2407 c.c. prima della riforma del 2025  

Nel testo previgente, l’art. 2407 c.c. prevedeva una responsabilità piena dei sindaci per i danni cagionati alla società, ai soci e ai creditori, in caso di violazione dei propri doveri.

In assenza di limiti quantitativi, il risarcimento doveva essere commisurato all’intero pregiudizio patrimoniale, secondo i principi generali in materia di responsabilità civile e di obbligazioni solidali.

La riforma introdotta dalla legge n. 35/2025  

La legge n. 35/2025, come anticipato, ha modificato la disciplina della responsabilità dei sindaci, introducendo, con il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., un limite legale massimo al risarcimento dei danni, commisurato a un multiplo del compenso annuo percepito dal componente dell’organo di controllo.

Il legislatore ha articolato tale limite in scaglioni progressivi, prevedendo soglie differenziate in funzione dell’ammontare del compenso, ferma restando l’esclusione del tetto nei casi di dolo.

La disposizione – espressamente richiamata dall’art. 2477, comma 4, c.c. – trova applicazione anche alle società a responsabilità limitata e incide direttamente sulla consistenza economica del diritto al risarcimento, introducendo una deroga al principio della integrale reintegrazione del danno patrimoniale subito dalla società e, in via riflessa, dai creditori sociali.

Le decisioni della Corte di Cassazione: inquadramento generale  

Ordinanza n. 1392/2026  

Con l’ordinanza n. 1392/2026, la Cassazione ha affrontato una complessa vicenda di responsabilità ex art. 146 l.fall., chiarendo preliminarmente che l’ammissione del credito del sindaco al passivo fallimentare per compensi professionali produce effetti esclusivamente endoconcorsuali e non preclude l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede ordinaria.

Nel prosieguo, la Corte ha esaminato la questione dell’applicabilità del nuovo art. 2407, comma 2, c.c., escludendone l’operatività con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma.

Sentenza n. 1390/2026

La sentenza n. 1390/2026 si colloca, invece, in un contesto fattuale caratterizzato da gravi operazioni distrattive e da condotte di mala gestio, poste in essere dagli amministratori con il concorso omissivo dei sindaci.

Anche in questo caso, la Suprema Corte ha ribadito la piena responsabilità degli organi di controllo e ha affrontato diffusamente il tema della non retroattività del limite risarcitorio, sviluppando un articolato percorso argomentativo.

La questione centrale: l’inapplicabilità retroattiva del nuovo art. 2407, comma 2, c.c.  

Il principio generale di irretroattività della legge  

La Corte muove dal principio generale sancito dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire, salvo diversa previsione espressa. Tale principio è strettamente connesso alla tutela dell’affidamento legittimo e alla certezza dei rapporti giuridici.

Natura del diritto al risarcimento del danno patrimoniale  

Secondo la Cassazione, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale sorge nel momento stesso in cui il pregiudizio si verifica nel patrimonio sociale. In tale momento, il diritto si consolida non solo nell’an, ma anche nella sua dimensione quantitativa, che rappresenta un effetto giuridico già integralmente prodotto.

Ne consegue che una norma sopravvenuta che limiti ex lege l’ammontare del risarcimento incide sulla consistenza del diritto e non su meri criteri di liquidazione.

Perché il nuovo limite risarcitorio non è una norma processuale  

La Corte, inoltre, esclude che il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. possa essere qualificato come norma di natura processuale o meramente regolatrice del potere di liquidazione del giudice.

Al contrario, la disposizione introduce un limite legale massimo al danno risarcibile, comprimendo il contenuto del diritto sostanziale già maturato. Per tale ragione, essa non può trovare applicazione nei giudizi relativi a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.

La modifica del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità

A ulteriore conferma della natura non retroattiva della riforma, la Corte di Cassazione richiama la coeva modifica del quarto comma dell’art. 2407 c.c., che ha rideterminato il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, facendolo decorrere «dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno».

Secondo la Corte, tale previsione è strutturalmente concepita per operare solo per l’avvenire, poiché individua un momento iniziale della prescrizione inesistente nella disciplina previgente e presuppone il deposito di bilanci successivi all’entrata in vigore della riforma.

Anche sotto questo profilo, emerge quindi la volontà del legislatore di escludere effetti retroattivi sull’azione di responsabilità verso i sindaci.

I richiami della Cassazione alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità  

I precedenti in materia di efficacia temporale delle norme risarcitorie  

Nel motivare l’esclusione dell’efficacia retroattiva del nuovo art. 2407, comma 2, c.c., la Corte di Cassazione si colloca consapevolmente nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, fondato sulla distinzione tra norme che incidono sui criteri di liquidazione del danno e norme che, invece, modificano il contenuto sostanziale del diritto al risarcimento, comprimendone la consistenza economica.

Con riferimento al primo profilo, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui le disposizioni che delimitano o orientano il potere di liquidazione equitativa del giudice – tipicamente in materia di danno non patrimoniale – possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, in quanto non incidono sugli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

In tale prospettiva si collocano, tra le altre, le pronunce Cass. n. 28990/2019, Cass. n. 19229/2022 e Cass. n. 31868/2024, rese in materia di responsabilità sanitaria, nonché arresti più risalenti come Cass. n. 7272/2012 (danno da perdita del rapporto parentale), Cass. n. 18773/2016 (micropermanenti da sinistro stradale) e Cass., Sez. U, n. 24287/2001 (ingiusta detenzione). Tali decisioni muovono dal presupposto che il danno non patrimoniale, per la sua intrinseca insuscettibilità di una valutazione economica diretta, debba essere liquidato sulla base dei parametri vigenti al momento della liquidazione.

La Corte chiarisce tuttavia che questo principio non è estensibile al danno patrimoniale, quale quello arrecato al patrimonio sociale nelle ipotesi di mala gestio. In tale ambito, infatti, il valore del pregiudizio è oggettivamente determinabile già al momento della sua verificazione e la relativa quantificazione rappresenta un effetto giuridico che si è integralmente prodotto sotto il vigore della disciplina allora applicabile.

Di conseguenza, una norma sopravvenuta non può incidere su tale effetto senza violare il principio di irretroattività. In questa prospettiva si colloca anche Cass. n. 5013/2017, richiamata dalla Corte per escludere l’applicabilità di criteri di liquidazione introdotti successivamente quando il danno risulti già determinato.

I limiti costituzionali alla retroattività  

Accanto alla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione valorizza in modo espresso anche gli approdi della Corte costituzionale in tema di limiti all’efficacia retroattiva delle leggi.

Viene ribadito che una disciplina retroattiva è ammissibile solo ove sorretta da un adeguato bilanciamento di interessi di rango costituzionale e nel rispetto di principi quali la ragionevolezza, il divieto di ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento legittimamente maturato, la certezza dell’ordinamento e il rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario.

In tal senso sono richiamate, tra le altre, Corte cost. n. 271/2011, Corte cost. n. 235/2014 e Corte cost. n. 73/2017, nonché i precedenti ivi richiamati (nn. 170/2013, 78/2012 e 209/2010).

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte evidenzia come un’eventuale applicazione retroattiva del nuovo art. 2407, comma 2, c.c. determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra amministratori e sindaci, in contrasto con l’assetto previgente e con il principio di responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c.; comporterebbe, inoltre, una compressione delle legittime aspettative della società e dei creditori sociali a ottenere il pieno ristoro del danno patrimoniale subito, nonché una indebita limitazione del potere del giudice di accertare e liquidare integralmente il pregiudizio risarcibile.

Da ciò discende la conclusione secondo cui il nuovo limite risarcitorio, incidendo sulla consistenza del diritto al risarcimento già maturato, non può trovare applicazione retroattiva ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

I principi enunciati dalla Cassazione

In conclusione della propria disamina, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto (sentenza n. 1390/2026):

"La norma contenuta nell'art. 2407, commа 2°, c.c., nel testo introdotto dalla I. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore".

Responsabilità dei sindaci e doveri di vigilanza dopo la riforma 2025

Doveri di vigilanza e concorso omissivo  

Le decisioni ribadiscono che la presenza di un revisore esterno non esonera i sindaci dai doveri di vigilanza. L’inerzia rispetto a operazioni manifestamente pregiudizievoli integra responsabilità per concorso omissivo, con obbligo di risarcimento integrale del danno.

Effetti per i giudizi pendenti e per i curatori  

Per i fatti verificatisi prima del 12 aprile 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente, senza alcun limite legale al risarcimento. Ciò ha ricadute rilevanti sulle strategie processuali dei curatori e sulla valutazione del rischio professionale dei sindaci.

Il principio di irretroattività del nuovo art. 2407 c.c.

Le pronunce della Corte di Cassazione forniscono un chiarimento di rilievo sistematico: il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. non ha efficacia retroattiva e non può incidere sui diritti risarcitori già maturati in conseguenza di danni patrimoniali verificatisi anteriormente alla riforma.

La distinzione tra criteri di liquidazione e limiti legali al risarcimento si conferma decisiva per l’interpretazione della norma e per la sua corretta applicazione nella prassi professionale.

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