Restituzione dei soli interessi se la Commissione Ue decide che l’aiuto di Stato sospeso è compatibile

Pubblicato il 10 settembre 2009 Oggetto della circolare 37, del 9 settembre 2009 redatta da Assonime è l’"applicazione negli Stati membri della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato - ruolo dei giudici e recupero degli aiuti illegali". Assonime offre un’analisi della comunicazione della Commissione europea 2009/C 85/01 sul ruolo dei giudici nazionali nel sistema del controllo degli aiuti di Stato e, in merito all’ultimo punto in oggetto, ricorda i principi sul recupero degli aiuti illegali e incompatibili contenuti nella comunicazione della Commissione europea del 2007 (2007/C 272/05), illustrando anche la disciplina italiana del 2008 sui procedimenti davanti ai giudici civili e tributari relativi al recupero degli aiuti di Stato.

Nel documento si legge che la restituzione degli aiuti concessi e poi dichiarati illeciti può riguardare solo gli interessi per il periodo in cui gli aiuti erano stati concessi illegalmente se, al momento della pronuncia della sentenza da parte del giudice, la Commissione europea decidesse che l’aiuto è compatibile con il mercato. Chi è stato danneggiato in tal modo dall’anticipata esecuzione dell’aiuto potrà, anche dopo l’approvazione della Commissione, presentare domanda di risarcimento danni. Inoltre, la circolare ricorda che il termine per l’esecuzione delle decisioni di recupero da parte degli Stati membri è passato a 4 mesi.

Assonime, infine, sottolinea che la Commissione ha mostrato apprezzamento per la disposizione della Finanziaria 2007 che prevede la dichiarazione, da parte del beneficiario di nuovi aiuti, di aver restituito o depositato in un conto bloccato eventuali aiuti indicati come possibili aiuti illeciti.
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