Restituzione della somma versata per i lavori nella casa coniugale

Pubblicato il 12 maggio 2014

Pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione

Con la sentenza n. 8594 dell'11 aprile 2014, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto, in favore di una donna, il diritto a vedersi restituire dall'ex marito e dai suoceri la somma, a lei donata dal proprio padre, per spese effettuate in appartamento di proprietà dei suoceri medesimi, già destinato a casa coniugale.

Ripetizione dell'indebito

I giudici di legittimità hanno aderito alla lettura resa in sede di gravame secondo cui era da considerarsi errato il riferimento all'articolo 2041 del Codice civile affermando, per contro, il richiamo all'articolo 2033 Codice civile relativo a pagamento che non doveva essere eseguito.

Non si trattava, dunque, di arricchimento del patrimonio del ricevente e corrispondente diminuzione di quello di controparte bensì di ripetizione di indebito.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando Isi 2024: click day il 19 giugno

09/06/2025

Maggiori acconti IRES e IRAP 2025: pronti i codici tributo

09/06/2025

Figli universitari, strutture di assistenza e orfani: bandi di Cassa Forense al via

09/06/2025

Assegno Unico e Universale: subentro del genitore superstite

09/06/2025

Dogane, approvato il correttivo: novità su contrabbando, AEO e confisca

09/06/2025

Garanzia VIES per soggetti extra-UE: obbligo in scadenza per operare in Italia

09/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy