Restituzione della somma versata per i lavori nella casa coniugale

Pubblicato il 12 maggio 2014

Pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione

Con la sentenza n. 8594 dell'11 aprile 2014, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto, in favore di una donna, il diritto a vedersi restituire dall'ex marito e dai suoceri la somma, a lei donata dal proprio padre, per spese effettuate in appartamento di proprietà dei suoceri medesimi, già destinato a casa coniugale.

Ripetizione dell'indebito

I giudici di legittimità hanno aderito alla lettura resa in sede di gravame secondo cui era da considerarsi errato il riferimento all'articolo 2041 del Codice civile affermando, per contro, il richiamo all'articolo 2033 Codice civile relativo a pagamento che non doveva essere eseguito.

Non si trattava, dunque, di arricchimento del patrimonio del ricevente e corrispondente diminuzione di quello di controparte bensì di ripetizione di indebito.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy