NASpI. Restituzione per intero dell'anticipazione: legittima

Pubblicato il 15 ottobre 2021

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità della norma ai sensi della quale il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Anticipo NASpI, obbligo di restituzione in caso di rapporto di lavoro subordinato

Si tratta della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), censurata dal Tribunale di Trento, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente ne aveva dedotto il contrasto con il principio di “razionalità”, in quanto imporrebbe, al lavoratore, la restituzione per intero del contributo corrisposto in via anticipata anche nell’ipotesi in cui, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato, non sia stato vanificato lo scopo dell’incentivo, per essere proseguita l’attività autonoma o di impresa avviata grazie allo stesso.

Il Tribunale, inoltre, aveva rilevato una sproporzione tra l’obbligo di integrale restituzione e il pur legittimo obiettivo perseguito dal legislatore di evitare che la somma anticipata venga utilizzata per finalità diverse rispetto a quella di favorire l’avvio di attività autonome. Tale obbligo, sempre secondo il rimettente, integrerebbe di fatto una sanzione, irrogata senza alcun contraddittorio anticipato e non sindacabile in sede giurisdizionale sul piano della proporzionalità.

Consulta: questione di legittimità non fondata 

Con sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021, la Consulta ha giudicato non fondati i rilievi in questione, atteso che l’obbligo restitutorio in oggetto sarebbe, in realtà, coerente con l’indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un’attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa.

La Corte costituzionale ha in proposito spiegato che se, da una parte, l’intento del legislatore è quello di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in attività diversa da quella di lavoro subordinato, vale a dire in attività di lavoro autonomo o d’impresa, dall’altra la ratio dell’obbligo restitutorio è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un’attività di lavoro autonomo o di impresa.

Ne discende che l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, “è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica”.

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