Mercoledì 5 novembre 2025, la Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato ha avviato, in sede referente, l’esame del disegno di legge n. 1706, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, in vigore dal 31 ottobre 2025.
Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12 di martedì 18 novembre.
Tra le varie disposizioni, l’articolo 2 del decreto interviene sulla disciplina della Rete del lavoro agricolo di qualità, già istituita presso l’INPS dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
La Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) è stata istituita presso l’INPS con l’obiettivo di selezionare e valorizzare le imprese agricole che operano nel pieno rispetto delle normative in materia di lavoro, legislazione sociale e fiscale.
Essa costituisce uno strumento di trasparenza e legalità nel settore agricolo, finalizzato a contrastare fenomeni di caporalato, sfruttamento e lavoro irregolare, promuovendo al contempo un modello di agricoltura sostenibile e responsabile.
Possono far parte della Rete le imprese che si distinguono per correttezza amministrativa e rispetto delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza, previdenza e fiscalità, previa presentazione di apposita domanda e verifica dei requisiti da parte dell’INPS.
Secondo i dati ufficiali dell’INPS, al 27 ottobre 2025, risultano iscritte alla Rete 10.084 imprese agricole in tutta Italia.
L’adesione alla Rete è rivolta alle imprese agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile, cioè agli imprenditori che esercitano attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e alle attività connesse.
Oltre alle imprese agricole, la normativa consente l’adesione — mediante apposite convenzioni — anche ad altri soggetti pubblici e privati che operano nel sistema del lavoro agricolo, come sportelli unici per l’immigrazione, istituzioni locali e centri per l’impiego, enti bilaterali delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, soggetti autorizzati all’intermediazione nel mercato del lavoro e agenzie per l’impiego.
Il funzionamento della Rete e le modalità di partecipazione sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cabina di regia, adottato con deliberazione INPS del 15 gennaio 2025.
Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199), possono aderire alla Rete le imprese agricole che rispettano precisi requisiti di legalità e regolarità.
In particolare, le imprese devono:
L’iscrizione alla Rete avviene mediante presentazione online della domanda attraverso il servizio dedicato disponibile sul sito dell’INPS.
Durante la procedura, l’impresa deve:
Al termine della procedura, il corretto invio è certificato dalla possibilità di visualizzare e stampare la copia datata dell’istanza; l’esito viene poi comunicato via PEC al richiedente.
L’ammissione alla Rete è ufficializzata mediante la pubblicazione dell’elenco aggiornato delle imprese ammesse, consultabile online, dove ciascun utente può verificare l’iscrizione di un’azienda tramite la funzione di ricerca per codice fiscale.
La Cabina di regia è l’organo preposto al monitoraggio e alla gestione della Rete del lavoro agricolo di qualità. Tra le sue principali funzioni figurano:
In questo modo, la Cabina di regia garantisce il corretto funzionamento della Rete, ne tutela l’integrità e assicura un monitoraggio costante sull’evoluzione del mercato del lavoro agricolo.
L’articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce modifiche ai requisiti richiesti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendo condizioni più rigorose e criteri selettivi che tengono conto anche della conformità delle imprese alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma intende rafforzare il principio di legalità e responsabilità sociale nel settore agricolo, collegando l’adesione alla Rete — che rappresenta un marchio di qualità e regolarità — anche al rispetto delle regole di sicurezza e tutela dei lavoratori. Inoltre, introduce un meccanismo di premialità attraverso la destinazione di risorse INAIL alle imprese agricole iscritte alla Rete che investano nel miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Il comma 1 dell’articolo 2 modifica l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91/2014.
Si prevede che non possano accedere alla Rete le imprese che abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a quelle già previste per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, pubblica amministrazione, economia pubblica e altri ambiti.
Inoltre si dispone che sono escluse dalla Rete anche le imprese che, negli ultimi tre anni, abbiano ricevuto contravvenzioni o sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La ratio di tali modifiche è duplice: da un lato, garantire che la Rete sia composta solo da imprese realmente rispettose delle normative e delle buone pratiche di sicurezza; dall’altro, creare un sistema di premialità selettiva che incentivi la conformità e la prevenzione.
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota delle risorse programmate dall’INAIL — nell’ambito dei fondi già stanziati a legislazione vigente — sia riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che abbiano adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste risorse saranno destinate a finanziare i progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
La disposizione stabilisce, inoltre, che l’utilizzo di tali risorse dovrà avvenire nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, garantendo dunque compatibilità con il diritto dell’Unione.
Il comma 3 affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il compito di definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di attuazione delle misure previste dal comma 2.
Il decreto sarà elaborato su proposta dell’INAIL, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, in un’ottica di concertazione e partecipazione delle parti sociali.
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