Retribuzione, modalità di pagamento lecite. Nota dell'INL

Pubblicato il 11 settembre 2018

Il divieto di pagamento in contanti in vigore dall’1 luglio scorso riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa, mentre la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), potranno continuare ad essere corrisposte in contanti.

Questo è quanto ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 10 settembre 2018, con nota prot. n. 7369, aggiungendo che l’indennità di trasferta, vista la sua natura mista (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), va ricompresa nell’ambito degli obblighi di tracciabilità.

Inoltre, l’INL ritiene lecita anche l’ipotesi:

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