Divieto pagamento stipendi in contanti: nuovi chiarimenti dell’INL

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Divieto pagamento stipendi in contanti: nuovi chiarimenti dell’INL

Con nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al divieto di pagamento in contanti della retribuzione per i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi.

Più nello specifico si rammenta che fra le modalità di pagamento ammessi c’è l’utilizzo degli strumenti elettronici e per l’INL rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN.

Tuttavia, in tal caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza, proprio perché la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Per quanto concerne, invece, i soci lavoratori di cooperativa, che siano anche “prestatori”, viene ammesso il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

  • tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
  • il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Sanzione

Si rammenta che la norma prevede che, ai datori di lavoro ed ai committenti che violino l’obbligo in questione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Sulla questione l’Ispettorato ammette l’applicazione della sanzione e prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma evidenzia che, in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.

Per cui se la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due o cinque o più lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà sempre pari a euro 1666,66x3 = euro 5.000.

Guida pratica

Questo ed altro il lettore potrà trovare nella Guida pratica in pubblicazione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 23 maggio 2018 – Retribuzione dipendenti e co.co.co., sanzioni per errate modalità di pagamento – Schiavone

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