Retroattività del redditometro per accertamenti precedenti l’entrata in vigore dei decreti attuativi

Pubblicato il 01 giugno 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza 13776 del 31 maggio 2013, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sostiene che il redditometro può essere applicato retroattivamente anche alle dichiarazioni dei redditi presentante da un contribuente prima dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi delle nuove disposizioni normative.

Per la Corte, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione del redditometro ai redditi maturati in epoca precedente alla entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione, data la natura esclusivamente procedimentale degli strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dall’articolo 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, a fini esclusivamente accertativi e probatori.

Dunque, per il Fisco è legittimo procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tali circostanze, l’onere di provare che i redditi effettivi, frutto della propria attività, sono sufficienti a giustificare il tenore di vita condotto ricade solo ed esclusivamente sul contribuente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy