Rettifica massimale contributivo: come regolarizzare le posizioni

Pubblicato il 13 dicembre 2021

Con il messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021, l’INPS ha spiegato come è possibile procedere alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori subordinati richiedenti domanda di riscatto o accredito figurativo in caso di errata applicazione del massimale contributivo. Le indicazioni fornite riguardano anche le sanzioni e gli interessi con riferimento alle posizioni dei lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996.

Massimale contributivo, la normativa

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, la L. n. 335/1995 ha introdotto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

In tal modo è stato stabilito un limite di valore, annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali. Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti - IVS), pertanto la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.

Secondo tale previsione, il datore di lavoro provvede a indicare le due diverse misure di imponibile nell’ambito della denuncia mensile Uniemens, riportando in apposita evidenza il mese e il valore imponibile riferiti al limite del massimale (da assoggettare alla contribuzione IVS) e, in altra voce, il valore dell’imponibile eccedente il massimale (da assoggettare alle contribuzioni minori).

A tal proposito, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. Inoltre, il lavoratore è tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo:

Massimale contributivo, recupero dei contributi non versati

L’INPS ha avviato un’attività di verifica sui datori di lavoro privati che operano con il sistema Uniemens, con riferimento a determinate tipologie di anomalie rilevate nei flussi di denuncia. Acclarata la ricorrenza di tale situazione nelle ipotesi di regolarizzazione della contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale, è possibile ridurre le sanzioni civili, sempre che si sia provveduto all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva.

Il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione dal lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996 senza disciplinare gli effetti conseguenti all’omessa comunicazione da parte del lavoratore dell’intervenuta variazione del proprio status - da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto” - per effetto della presentazione in un momento successivo di una domanda di riscatto o di accredito figurativo. Ricorrendo tale fattispecie è evidente che il datore di lavoro, a causa del comportamento omissivo del lavoratore, ha continuato ad adempiere all’obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l’unica dichiarazione resa dal lavoratore all’atto dell’assunzione.

La riduzione delle sanzioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996.

Massimale contributivo, regolarizzazioni in caso di errata applicazione

L’avvio delle descritte attività massive di controllo sulla corretta applicazione del massimale ha determinato una serie di contestazioni sulla misura delle sanzioni civili. In particolare, le eccezioni mosse dai datori di lavoro sono risultate fin qui tese a evidenziare la connotazione di incertezza dell’obbligo contributivo che, restando condizionato dalle scelte del lavoratore, può, nel corso del rapporto di lavoro, incidere sulla misura dell’onere contributivo che, ove assolto sulla base dell’originaria dichiarazione del lavoratore, potrebbe in concreto determinare una conseguente omissione.

A tal proposito si evidenzia che la L. n. 335/1995 non ha parimenti previsto specifici obblighi in capo ai medesimi lavoratori in ordine alla comunicazione al datore di lavoro degli elementi che, per gli effetti della normativa in esame, sono destinati a modificare la misura dei conseguenti obblighi contributivi.

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