Reverse charge Detrazione Iva negata ma possibile il rimborso

Pubblicato il 27 aprile 2017

La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 26 aprile 2017, causa C-564/15, si occupa di una controversia avente ad oggetto l'Iva accertata dal fisco a carico del destinatario di una cessione di beni rientrante nel regime dell'inversione contabile, che era stata invece fatturata dal cedente secondo la disciplina ordinaria.

Il caso

Un contribuente ungherese aveva acquistato ad un un’asta giudiziaria un bene immobile, pagando al venditore l’importo dovuto comprensivo di Iva, ma - nelle successive dichiarazioni fiscali - lo stesso richiedeva il riconoscimento di una detrazione Iva pari all’importo versato a titolo della stessa.

Il venditore del hangar mobile aveva emesso la relativa fattura indicando l’imponibile e la relativa Iva. Ma, la fattura non conteneva la necessaria dicitura “inversione contabile”, così il contribuente ungherese ha erroneamente versato l’Iva al venditore e non all'amministrazione finanziaria del proprio Paese, come avrebbe dovuto fare in applicazione del regime del reverse charge.

L'Iva, quindi, versata dal cedente, veniva portata in detrazione dal contribuente.

Il Fisco ungherese, invece, riteneva che la cessione, avendo ad oggetto un bene immobile, doveva essere fatturata mediante il meccanismo dell’inversione contabile, in virtù del quale l’assolvimento dell’Iva è effettuato dal soggetto passivo in luogo del fornitore/prestatore del servizio. Pertanto, con tale modalità di assolvimento dell’Iva non si viene a creare nessun debito poiché l’acquirente diviene contemporaneamente creditore e debitore d’imposta.

La decisione della Corte di Giustizia Ue

La prima osservazione fatta dai giudici, nella sentenza del 26 aprile 2017, è che la corretta applicazione dell’inversione contabile avrebbe obbligato il destinatario del bene al versamento dell’imposta con conseguente impossibilità dello stesso di portarla in detrazione.

Ne deriva, secondo la Corte Ue, che la mancata applicazione del meccanismo possa permettere all’amministrazione finanziaria di negare il diritto alla detrazione dell’Iva, ma non al contribuente di richiedere il rimborso direttamente all'Ufficio, nel caso in cui il rimborso dell’Iva indebitamente versata dal venditore sia ineseguibile o eccessivamente difficoltoso a causa dell’insolvenza del venditore.

Ripercussioni sanzionatorie

Riguardo all'altra problematica esaminata, relativa alle sanzioni applicabili per la mancata applicazione dell’inversione contabile, la sentenza del 27 aprile specifica che l'assenza di un danno erariale a carico dello Stato e la mancanza di indizi di frode fiscale non fanno scattare la sanzione, anche se vi è stata la mancata applicazione dell’inversione contabile.

Secondo i giudici europei, infatti, per il  principio di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, se lo Stato non ha subito alcun danno erariale e non vi è frode fiscale, il mancato assolvimento dell’Iva mediante il meccanismo del reverse charge non comporta l’automatica applicazione delle sanzioni.

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