Revisione della sentenza di appello: ammissibilità estesa

Pubblicato il 08 febbraio 2019

Sì alla revisione della sentenza di appello che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia prosciolto l'imputato per l'intervenuta prescrizione del reato e, contestualmente, confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Sono le Sezioni Unite penali di Cassazione, con sentenza n. 6141 del 7 febbraio 2019, ad averne dichiarato l'ammissibilità, sia agli effetti penali che agli effetti civili.

Sentenza solo su capi civili? Revisione ammissibile anche agli effetti penali

Il massimo Collegio di legittimità ha così risolto il contrasto interpretativo rilevato dai giudici rimettenti in ordine all'ammissibilità o meno dell'istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), Codice di procedura penale, da parte dell'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma, però, della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Precisamente, la questione rimessa alle SU era la seguente: "Se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile".

Le Sezioni Unite, come detto, hanno ritenuto che il contrasto giurisprudenziale rilevato dovesse essere risolto affermando l'ammissibilità, anche agli effetti penali, della revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia che, decidendo, ai sensi dell'articolo 578 cod. proc. pen., anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore della parte civile.

Rimedio per rimuovere ogni giudicato ingiusto

Gli Ermellini ricordano come anche la Corte costituzionale abbia riconosciuto che, pur dovendo, la revisione, essere necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele - nell'intento di contemperarne le predette finalità con l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato – è anche vero che “l'evoluzione della nostra legislazione positiva dimostra una graduale estensione delle categorie dei soggetti in favore dei quali la revisione dei giudicati penali è stata ammessa, sul riflesso di un sempre più accentuato favor per la tutela degli interessi materiali e morali di chi sia stato a torto condannato”.

Così, il rimedio della revisione risulta predisposto per rimuovere ogni giudicato "ingiusto" idoneo a causare “serio pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla onorabilità ed alla dignità morale e sociale dei soggetti. Beni morali che devono essere tutelati di fronte alla riprovazione sociale”.

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