Revisione legale dei bilanci. Relazione semplificata del collegio sindacale

Pubblicato il 27 marzo 2020

Per agevolare i sindaci-revisori italiani impegnati nelle procedure di controllo dei bilanci 2019, il Cndcec ha pubblicato il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.

Il documento, che è arrivato alla sua quarta edizione, aggiorna quello dello scorso anno, tenendo conto sia delle novità normative che interessano le nano-imprese, sia della situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Revisione legale, modello di relazione unitaria del collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili propone un modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale che conserva la struttura già acquisita nelle precedenti edizioni, privilegiando una relazione di tipo unitario invece di due relazioni separate.

L’obiettivo è quello di consentire al collegio sindacale, o al sindaco unico, di esprime in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri che di revisione legale del bilancio.

Il modello di relazione unitaria mantiene l’ordine espositivo già delineato in precedenza, articolandosi in una prima sezione che è quella della relazione di revisione (Parte A), a cui segue la relazione ex articolo 2429 del Codice civile (Parte B), che comprende i risultati dell’attività di vigilanza ai sensi degli articoli 2403 e seguenti (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

Dal Cndcec è forte la consapevolezza che i sindaci-revisori stanno gestendo in questi giorni le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà, dovendo dare un giudizio sul bilancio che risente anche della particolare circostanza che il Paese sta attraversando.

Revisione legale, relazione con procedura semplificata

Al fine di consentire al meglio il lavoro dei revisori, è stata individuata una procedura semplificata.

In primo luogo, per esempio, in caso di assenza di una relazione di revisione al bilancio del precedente esercizio, i professionisti incaricati della revisione legale dei conti possono incorrere in qualche difficoltà nell’emettere il primo giudizio di revisione: potrebbero, infatti, essere costretti ad acquisire elementi probativi appropriati in merito ai saldi di apertura (esempio, esistenza delle rimanenze iniziali di magazzino).

In tal caso, se il revisore dovesse giungere alla conclusione che la suddetta limitazione nelle procedure di revisione potrebbe avere delle ripercussioni sui bilanci, con errori anche significativi ma non pervasivi, egli dovrà emettere un giudizio con rilievi. Questi rilievi dovranno essere espressi soprattutto nel caso in cui la nomina sia avvenuta successivamente al 31/12 e il revisore non abbia assistito personalmente alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio.

A causa dell’emergenza da Covid-19, inoltre, come sede per la predisposizione della relazione si può indicare convenzionalmente il luogo in cui si trova lo studio del presidente del collegio o del sindaco unico.

Per quanto riguarda la firma, anche in caso di approvazione non unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal presidente del collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificata ed inviata dalla sua casella Pec alla Pec della società.

In alternativa, si può mandare anche un file pdf della relazione sottoscritta manualmente dal presidente del collegio sindacale e spedirla con posta ordinaria, ma sempre alla Pec della società.

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