Revisione legale Nuova disciplina

Pubblicato il 18 aprile 2016

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 aprile, ha approvato in via preliminare un Dlgs di attuazione della direttiva 2014/56/UE, che modifica la precedente direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Scopo della direttiva europea è quello di migliorare gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie grazie ad una azione di controllo della veridicità ed affidabilità dei bilanci.

Il decreto legislativo di recepimento regola, così, l’attività dei revisori dei conti, dall’accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione, confermando l’assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra le due Autorità con responsabilità in materia di revisione legale: MEF e Consob.

Formazione del revisore

Per accedere alla professione di revisore legale è confermato il tirocinio della durata triennale, che può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro MIUR-MEF.

L’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale deve essere bandito almeno una volta l’anno.

Superato l'esame, il revisore è iscritto in apposito Registro ed ora viene disposto l’obbligo della PEC per gli iscritti per rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni.

Per la permanenza nel Registro è necessario rispettare la formazione continua: sono richiesti 20 crediti formativi annui ed inoltre si stabilisce che l'attività di formazione continua può essere svolta alternativamente:

a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso organismi convenzionati;

b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal MEF attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Regime sanzionatorio

Nello schema di Dlgs viene revisionato il sistema sanzionatorio a carico dei revisori iscritti al Registro in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale.

Le sanzioni possono andare dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro del revisione legale della società di revisione o del responsabile dell’incarico.

Il nuovo articolo 24 del Dlgs di attuazione suddivide le sanzioni applicabili in due gruppi: il primo per le irregolarità che riguardano lo svolgimento dell'attività di revisione legale e che consistono nella censura, nella sanzione amministrativa fino a 150 mila euro, nella revoca di uno o più incarichi, fino alla cancellazione dal Registro; il secondo gruppo di sanzioni, del tutto innovative, colpisce il mancato assolvimento dell'obbligo formativo e l'inosservanza degli adempimenti di comunicazione al Registro.

Vi è poi la possibilità di una sospensione cautelare del revisore dal Registro per un periodo non superiore a cinque anni, nei casi di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, oltre che di condanne, anche non definitive che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

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