L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene per chiarire quale sia l’Ufficio competente a trattare le istanze di revisione delle dichiarazioni doganali quando la richiesta dell’operatore riguarda più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM.
Il chiarimento arriva con la Circolare n. 10/2026 del 12 maggio 2026, emanata dalla Direzione Dogane – Ufficio Controlli Dogane, che fornisce indicazioni operative finalizzate a uniformare il comportamento degli Uffici nei casi di pluralità di dichiarazioni e di presupposti comuni alla base dell’istanza.
Il tema è rilevante per gli operatori economici che, a seguito di errori, variazioni o necessità di rettifica, intendano chiedere la revisione di più dichiarazioni doganali, magari presentate in momenti diversi e presso Uffici territorialmente distinti, ma accomunate dalla medesima questione sostanziale.
Il documento richiama l’articolo 42 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, contenute nell’Allegato I al decreto legislativo n. 141/2024.
La norma stabilisce che, per la revisione delle dichiarazioni, è competente:
oppure
Il punto chiarito dalla circolare riguarda l’ambito di applicazione di questa regola. ADM precisa che il criterio di concentrazione della competenza non vale soltanto per le revisioni avviate d’ufficio, ma anche per quelle promosse dall’operatore economico mediante istanza di parte.
Secondo l’Agenzia, infatti, la disposizione non distingue tra le diverse modalità di avvio del procedimento. Ne deriva che il criterio della competenza accentrata assume una portata generale e può essere applicato anche quando sia il contribuente-dichiarante a chiedere la revisione.
La Circolare n. 10 del 12 maggio 2026 chiarisce che la trattazione può essere concentrata presso un unico Ufficio quando l’istanza, o le istanze, riguardano più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM, ma risultano fondate su presupposti identici o omogenei.
È il caso, ad esempio, in cui l’operatore chieda la rettifica del medesimo elemento dell’accertamento o della dichiarazione, sulla base delle stesse motivazioni. La revisione, pur riferendosi a più atti doganali, presenta quindi un contenuto sostanzialmente unitario.
In termini pratici, l’unificazione della trattazione può operare quando ricorrono due condizioni principali:
La concentrazione non dipende, quindi, dal solo fatto che le dichiarazioni siano numerose o registrate presso Uffici diversi. Occorre che la revisione richiesta sia collegata da una base comune, tale da rendere l’attività istruttoria sostanzialmente unitaria.
Quando le condizioni indicate risultano soddisfatte, la competenza viene attribuita all’Ufficio ADM nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’operatore economico.
Tale impostazione è considerata vantaggiosa non solo per l’Amministrazione, ma anche per gli operatori economici, che possono beneficiare di una gestione più uniforme del procedimento.
NOTA BENE: Per quanto riguarda eventuali rimborsi derivanti dall’attività di revisione, in caso di trattazione unificata, devono essere effettuati dall’Ufficio competente attraverso la procedura del funzionario delegato.
La circolare 10/D/2026 pone attenzione anche al profilo operativo della comunicazione tra operatore e Uffici ADM.
Per consentire l’unificazione della trattazione, è necessario che gli Uffici interessati siano messi a conoscenza:
L’operatore, quindi, ha un ruolo importante nel rappresentare correttamente il perimetro della richiesta. La completezza delle informazioni consente agli Uffici di verificare se sussistano i presupposti per concentrare la competenza.
Se l’operatore non ha già provveduto a indirizzare l’istanza all’Ufficio competente in base alla sede legale, gli Uffici ADM che l’hanno ricevuta devono trasmetterla per competenza a tale Ufficio, dandone comunicazione per conoscenza all’istante.
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Aspetto |
Chiarimento operativo |
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Oggetto |
Individuazione dell’Ufficio competente quando l’istanza di revisione riguarda più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici |
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Quando si pone il problema |
Quando l’operatore presenta una o più istanze di revisione relative a dichiarazioni doganali registrate presso Uffici ADM diversi |
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Principio generale |
La trattazione può essere concentrata presso un unico Ufficio ADM |
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Ufficio competente in caso di più dichiarazioni |
L’Ufficio ADM nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’operatore economico |
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Applicazione anche alle istanze di parte |
Sì. La circolare chiarisce che il principio di concentrazione vale non solo per le revisioni avviate d’ufficio, ma anche per quelle richieste dall’operatore |
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Condizione essenziale |
Le dichiarazioni devono essere collegate da presupposti identici o omogenei |
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Quando è possibile unificare la trattazione |
Quando le istanze hanno contenuto analogo e riguardano lo stesso elemento da rivedere, con motivazioni omogenee |
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Ruolo dell’operatore |
Deve mettere gli Uffici a conoscenza della presenza di istanze analoghe e dell’omogeneità delle ragioni poste a fondamento della revisione |
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Se l’istanza è presentata a Uffici diversi |
Gli Uffici che la ricevono, se non competenti, devono trasmetterla all’Ufficio della sede legale dell’operatore, informando l’istante |
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Collaborazione tra Uffici |
Rimane necessaria per acquisire documenti, dati e informazioni utili alla valutazione delle singole dichiarazioni |
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Rimborsi eventuali |
In caso di trattazione unificata, sono effettuati dall’Ufficio competente tramite la procedura del funzionario delegato |
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