Revisori Enti locali: modalità per nuovi iscritti e mantenimento dei presenti

Pubblicato il 09 novembre 2021

Pubblicato il decreto 22 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno contenente l’Avviso pubblico relativo alle modalità per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alla presentazione di nuove domande da parte dei non iscritti, con riferimento agli Enti delle Regioni a Statuto ordinario.

Circa i requisiti che devono possedere i richiedenti viene fatto rinvio all’art. 3 del Regolamento (Dm. n. 23/2012). Inoltre:

-  i crediti formativi devono essere conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2021 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;

- il requisito riguardante lo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti deve riferirsi a quelli, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.

Relativamente al requisito dell’anzianità di iscrizione, si terrà conto dell’iscrizione con maggiore anzianità fra il Registro dei Revisori legali e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Sia per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e sia per la dimostrazione del permanere dei requisiti da parte degli iscritti è stato fissato il termine finale del 16 dicembre 2021, ore 18.00 (a partire dal 3 novembre scorso).

Soggetti non iscritti

I non iscritti nell’elenco 2021 devono presentare domanda al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, esclusivamente per via telematica utilizzando l’apposito modello (dait.interno.gov.it/finanza-locale). Si può accedere solamente tramite SPID, CIE e CNS.

Effettuata la compilazione, entro 12 ore, i richiedenti riceveranno una Pec, da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema.

Sarà importante verificare i dati riportati nella Pec poichè eventuali rettifiche sono consentite solo entro il termine ultimo di iscrizione.

Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti

Per quanto riguarda gli iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2021, questi sono chiamati a provare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica accedendo alla pagina ‘dait.interno.gov.it/finanza-locale’. Gli utenti troveranno nella pagina già i dati relativi alla precedente iscrizione e devono procedere a verificarli. Si potrà, quindi, confermarli o modificarli e procedere ad inserire i crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2021 e chiudere la domanda.

Anche in questo caso, entro le 12 ore successive sarà inviata una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda (solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda).

L’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli sulla veridicità dei dati inseriti ed approverà l’elenco; da questo, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione
economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Contributo annuo

Gli iscritti nell’elenco 2022 sono tenuti a versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari a euro 25.00, entro il 30 aprile 2022.

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