Revoca dell’assegnazione della casa coniugale. L’aumento dell’assegno non è automatico

Pubblicato il 13 marzo 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 3922 del 12 marzo 2012 – il provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare non comporta, automaticamente e di per sé, l’aumento dell’assegno di mantenimento spettando al giudice valutare l’opportunità o meno del riconoscimento di questo beneficio.

Detta revoca costituisce solo elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in quanto essa incide sulla situazione economica della parte che deve ottenere in locazione un altro immobile per far fronte alle proprie esigenze abitative potendone, quindi derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy