Revoca patente per sottoposto a misura di sicurezza, no automatismi

Pubblicato il 21 febbraio 2020

E’ incostituzionale la disposizione del Codice della strada che impone al prefetto di provvedere alla revoca della patente nei confronti di chi è sottoposto a misura di sicurezza personale.

La Consulta, con sentenza n. 24 del 20 febbraio 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 120, comma 2, del Nuovo codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

In particolare, l’articolo 120 citato, nella versione novellata, si occupa dei requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, così disponendo:

Nella decisione, la Corte costituzionale ricorda come con sentenza n. 22/2018 il comma 2 di tale disposizione sia già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, dispone che il prefetto “provvede” – invece che può provvedere” – alla revoca della patente.

Analoghe ragioni ricorrerebbero, secondo i giudici rimettenti, anche rispetto all’automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente, prevista, dal medesimo comma 2 dell’art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di sicurezza personale.

Un rilievo, questo, che i giudici costituzionali hanno ritenuto fondato.

Revoca patente. Il prefetto "può provvedere" non "provvede"

Difatti – si legge nella sentenza – “Anche con riguardo alla revoca prefettizia del titolo di abilitazione alla guida che consegue alla fattispecie ora in esame, lo stesso effetto – la sopravvenienza, cioè, di una condizione ostativa al mantenimento del titolo abilitativo – è indifferenziatamente ricollegato ad una pluralità di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità”.

Fattispecie, queste ultime, che sono connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali.

Da qui il rilievo di profili di violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della norma.

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