Revocatoria ordinaria se l’acquirente conosceva la dolosa preordinazione

Pubblicato il 22 settembre 2015

Nelle ipotesi in cui l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, la conoscenza ossia da parte di questi della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.

Questo elemento psicologico, in particolare, quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche attraverso il ricorso alle presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Il principio è stato ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 18315 depositata il 18 settembre 2015 e con cui è stata confermata una statuizione di merito che aveva escluso la revoca del trasferimento di un immobile da un padre alla figlia, per come richiesta da una banca creditrice nei confronti del primo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy