Revocatoria scissione: le Sezioni Unite sul tribunale competente

Pubblicato il 03 marzo 2025

Azione revocatoria degli atti di scissione societaria: le Sezioni Unite chiariscono la competenza

L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

Tale azione non introduce una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali e non è diretta a incidere sull'efficacia della scissione, come avviene invece per l'opposizione prevista dagli artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., che potrebbe privarla di efficacia erga omnes.

L'azione in esame, quindi, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario.

Per contro, l’azione revocatoria ex art. 66 Legge fallimentare dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella del tribunale delle imprese.

I principi sono stati enunciati dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 5089 depositata il 26 febbraio 2025.

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