Revocatoria su bene pignorato

Pubblicato il 19 febbraio 2016

A fronte della pendenza di opposizioni all’esecuzione volte a far valere l’impignorabilità di un bene per effetto del suo avvenuto trasferimento, sussiste un interesse concreto ed attuale del creditore a sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto dispositivo medesimo nei suoi confronti.

E ciò, nonostante il bene risulti essere da lui pignorato con atto successivo alla compravendita ma anteriore alla trascrizione di quest’ultima.

E’ infatti evidente che, nel caso di accoglimento di una delle opposizioni, il creditore medesimo vedrebbe caducarsi gli effetti del pignoramento promosso nei confronti del debitore, senza la certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento sul medesimo bene in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dell’articolo 2901 del Codice civile o della già avvenuta proposizione della domanda di revocazione.

Interesse ad agire in revocatoria

L’interesse ad agire, consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, è collegato, in detto contesto, all’attitudine della domanda di revocazione proposta in costanza di pignoramento opposto, ad assicurare al creditore la possibilità di soddisfare efficacemente e tempestivamente il proprio credito anche nell’ipotesi di accoglimento di una delle opposizioni.

E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 3179 del 18 febbraio 2016.

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