Le lettere contenenti gli importi dovuti per i contribuenti che hanno richiesto la riammissione alla rottamazione-quater, dopo essere stati precedentemente "decaduti", stanno per essere inviate. La scadenza per presentare le richieste è stata fissata al 30 aprile 2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), tramite un comunicato stampa rilasciato il 16 giugno 2025, ha annunciato l'invio delle comunicazioni con i dettagli delle somme da versare e le modalità di pagamento, mentre il 17 giugno 2025 sono state pubblicate delle FAQ sulla riammissione alla definizione.
La distribuzione delle lettere, che riguarda circa 247.000 domande presentate, sarà completata entro il 30 giugno 2025.
La Legge n. 15/2025, che converte il decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), ha stabilito che, per i debiti inclusi nelle dichiarazioni precedentemente inviate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che risultavano "decaduti" entro il 31 dicembre 2024 a causa di mancati, insufficienti o tardivi pagamenti, potevano fare richiesta di riammissione ai benefici entro il 30 aprile 2025.
Questa possibilità di riammissione riguarda solo coloro che avevano aderito alla definizione dei debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ma che erano stati esclusi per uno dei seguenti motivi:
NOTA BENE: Sono stati esclusi dalla riammissione coloro che avevano rispettato il piano di pagamento, versando tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Questi contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze originarie per non perdere i benefici della rottamazione quater.
Inoltre, anche i contribuenti che sono stati esclusi per il tardivo pagamento di una o più rate, ma che successivamente hanno pagato tutte le somme dovute, dovevano comunque presentare la domanda di riammissione, in quanto la decadenza dipendeva dal rispetto delle scadenze stabilite.
L'importo dovuto per la definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza del piano di pagamento, considerando solo la parte di capitale.
Con la riammissione, il contribuente:
Le comunicazioni relative alle somme dovute saranno inviate tramite lettera raccomandata all'indirizzo fornito nella domanda o, per chi ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) durante l'adesione, tramite questo canale.
La comunicazione include un riepilogo con l'elenco dei carichi, delle cartelle e degli avvisi presenti nella domanda di riammissione, gli importi da pagare per la rottamazione e le scadenze di pagamento in base alla scelta effettuata durante l'adesione.
I contribuenti hanno potuto scegliere tra il pagamento:
La comunicazione fornisce anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate, insieme alle informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione delle somme sul proprio conto corrente.
Inoltre, una copia della comunicazione sarà disponibile nell'area riservata del sito agenziaentrateriscossione.gov.it.
I contribuenti possono effettuare il pagamento utilizzando diversi canali, tra cui:
Inoltre, nella sezione "Definizione agevolata" dell'area riservata, è disponibile il servizio di domiciliazione bancaria, che consente di attivare o disattivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche se intestato a un altro soggetto, previa autorizzazione.
In una delle Faq viene specificato cosa accade alle procedure di recupero dei debiti avviate o che potrebbero essere avviate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) in relazione ai debiti dichiarati nella domanda.
A seguito della presentazione della richiesta di riammissione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i debiti che rientrano nell’ambito della “Rottamazione-quater”, procederà come segue:
Inoltre, per i debiti che rientrano nella “definizione agevolata”, il contribuente non sarà considerato inadempiente per quanto riguarda i rimborsi e i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".