Richiesta risarcimento danni da provvedimento illegittimo favorevole. Al Giudice ordinario

Pubblicato il 24 luglio 2017

La domanda di risarcimento dei danni subiti dal privato per aver fatto affidamento nell'adozione di provvedimenti favorevoli da parte dell’Amministrazione comunale (nella specie, rilascio di concessione edilizia e di certificato di agibilità) poi riconosciuti illegittimi in giudizio, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario.

Ciò in quanto, per un primo aspetto, l’interesse legittimo pretensivo – che vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo - si identifica semmai con l’interesse ad ottenere uno o più provvedimenti favorevoli (ovvero la rimozione di quelli sfavorevoli), e non già con l’interesse a che l’amministrazione provveda sulle istanze del privato adottando provvedimenti legittimi.

Per altro verso, la medesima domanda non può neppure venir ricompresa nella giurisdizione esclusiva, estesa come tale alla tutela di diritti soggettivi, di cui all'art. 133, comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 104/2010 (“controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia”). La questione, difatti, non riguarda più gli atti ed i provvedimenti già adottati in materia, e neppure l’esercizio del potere amministrativo, espletatosi con l’approvazione del piano di lottizzazione e con il rilascio delle concessioni edilizie (dalla cui illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale, consegue tra l’altro l’insussistenza di controversie al riguardo).

Incolpevole affidamento nella situazione di vantaggio 

Diversamente, la domanda nella specie azionata in giudizio, concerne l’attitudine del pregresso esercizio del potere amministrativo - poi sfociato nei provvedimenti illegittimi - a determinare, come conseguenza causale, l’insorgenza di un incolpevole affidamento nella permanenza della situazione di vantaggio ottenuta; tal ché la questione, involgendo l’apprezzamento del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.

E’ tutto quanto si legge nella sentenza n. 211 del Tribunale regionale della Giustizia amministrativa di Trento, Sezione Unica, resa il 19 giugno 2017.

 

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