Riciclaggio da trasferimento di denaro tra conti correnti

Pubblicato il 23 ottobre 2014 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 43881 del 22 ottobre 2014 - il delitto di riciclaggio è da considerare “a forma libera” e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile con modalità frammentarie e progressive.

In particolare, deve ritenersi integrare un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito.

Ed infatti, l'operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria costituisce indubbiamente un ostacolo alla tracciabilità del denaro.

Punito anche il dolo eventuale

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la Suprema corte ha ribadito che il medesimo possa dirsi integrato anche dal dolo eventuale, quando, ossia, all'agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza illecita del denaro ricevuto ed investito, e ne accetta il rischio.
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