Riciclaggio senza tracciabilità

Pubblicato il 19 gennaio 2009

La Corte di cassazione, con sentenza n. 1025 del 13 gennaio 2009, ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma aveva disposto la scarcerazione di un direttore di filiale bancaria imputato di riciclaggio per aver posto in essere una serie di operazioni finanziarie finalizzate a rendere disponibili, in Italia, provviste di denaro provenienti dall'estero ed attribuibili alla mafia. Per il Tribunale, il riciclaggio non può avere genericamente per oggetto i proventi di un'attività mafiosa occorrendo che la provenienza del denaro venga tracciata e non semplicemente ipotizzata. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui, dalla flessibilità dell'area dei reati presupposto al delitto di riciclaggio, resa necessaria dalla straordinaria mutabilità delle forme finanziarie ed economiche, deriva anche l'inclusione della associazione di tipo mafioso fra i reati da cui provengono capitali illeciti. Infine, spiega la Corte, il riciclaggio esiste anche se non vengono identificati tutti gli elementi identificativi del reato presupposto: proprio la mancata individuazione della traccia rappresenta un indizio della provenienza illecita del denaro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Aggiornamento catastale strutture ricettive all’aperto: obbligo entro il 15 dicembre

11/12/2025

LdB 2026, tassa sui pacchi, affitti brevi, Tobin tax

11/12/2025

Acconto Iva 2025, versamento entro il 29 dicembre

11/12/2025

Malattia in Uniemens: ufficializzato lo slittamento di due mesi per le novità

11/12/2025

Versamento dell’acconto Iva 2025 in scadenza il 29 dicembre

11/12/2025

Accordo Prevedi del 4 luglio: come si calcola e si tassa l’importo sostitutivo

11/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy