Ricongiungimenti anche in caso di assistenza sociale

Pubblicato il 05 marzo 2010
Con sentenza pronunciata il 4 marzo 2010 sulla controversia C-578/08, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta in materia di ricongiungimento familiare spiegando la corretta interpretazione dell'inciso contenuto all'articolo 7, n. 1 parte iniziale e lettera c), della Direttiva 2003/86/CE.

In particolare – si legge nel testo della decisione – la previsione secondo cui lo Stato membro, al momento della presentazione della domanda, possa chiedere all'istante di dimostrare che il soggiornante dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari “senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato”, va letta nel senso che essa non consente ad uno Stato membro di adottare una normativa sul ricongiungimento familiare che neghi quest’ultimo ad un soggiornante che ha dimostrato di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potrebbe nondimeno ricorrere all’assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali da imposte accordati da amministrazioni locali dipendenti dal reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito nell’ambito della politica comunale per i redditi minimi.
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