Ricongiunzione, neutri gli interessi per i ritardi delle Casse professionali

Pubblicato il 09 luglio 2021

Nell’ambito dei processi di ricongiunzione ai sensi dell’art. 1, Legge 5 marzo 1990, n. 45, in uscita dall’Istituto previdenziale verso le Casse professionali è emerso che, a fronte della comunicazione INPS dei prospetti contributivi, la richiesta di trasferimento delle somme da parte delle predette Casse professionali non sempre è notificata entro i termini procedimentali previsti dall’art. 4 della sopracitata Legge.

Per tali motivi, l’Istituto previdenziale, con messaggio 9 luglio 2021, n. 2552, comunica la neutralizzazione degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per i periodi successivi alla data della domanda di ricongiunzione, laddove i ritardi negli adempimenti siano imputabili alla Cassa professionale.

Si rammenta che, in attuazione dell’art. 4, gli adempimenti per dare attuazione alla ricongiunzione sono i seguenti:

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