Ricongiunzione, neutri gli interessi per i ritardi delle Casse professionali

Pubblicato il 09 luglio 2021

Nell’ambito dei processi di ricongiunzione ai sensi dell’art. 1, Legge 5 marzo 1990, n. 45, in uscita dall’Istituto previdenziale verso le Casse professionali è emerso che, a fronte della comunicazione INPS dei prospetti contributivi, la richiesta di trasferimento delle somme da parte delle predette Casse professionali non sempre è notificata entro i termini procedimentali previsti dall’art. 4 della sopracitata Legge.

Per tali motivi, l’Istituto previdenziale, con messaggio 9 luglio 2021, n. 2552, comunica la neutralizzazione degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per i periodi successivi alla data della domanda di ricongiunzione, laddove i ritardi negli adempimenti siano imputabili alla Cassa professionale.

Si rammenta che, in attuazione dell’art. 4, gli adempimenti per dare attuazione alla ricongiunzione sono i seguenti:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: nuova proroga per l’APE sociale

21/10/2025

Cumulo gratuito: la Cassazione chiarisce i criteri per i professionisti

21/10/2025

Avvocati tributaristi: via libera alle mozioni su AI fiscale e Cassazione

21/10/2025

CU 2025: via alla richiesta massiva dei dati nel cassetto fiscale

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: pagamenti PA ai professionisti e definizione tributi locali

21/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy