Ricongiunzione professionisti, come rateizzare gli oneri

Pubblicato il 24 gennaio 2024

Emanate dall’Inps le istruzioni sui piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate dai liberi professionisti nel corso del 2024, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45.

E’ stata infatti pubblicata dall’Inps la circolare n. 17 del 23 gennaio 2024, nei cui allegati sono indicati i coefficienti da applicare.

Ma diamo prima uno sguardo di insieme sull’istituto della ricongiunzione e il suo ambito di applicazione.

Ricongiunzione: cos'è e come funziona

Tramite la ricongiunzione è consentito, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire mediante trasferimento tutti i periodi in un’unica Gestione per l’ottenimento della pensione.

Nella domanda di ricongiunzione il lavoratore interessato o i suoi superstiti devono comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) maturati in almeno due diverse forme previdenziali e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono quindi utilizzati come se fossero sempre stati versati nel Fondo in cui sono stati unificati, dando quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal Fondo stesso.

NOTA BENE: La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.

Come e quando fare domanda di ricongiunzione

La normativa di riferimento è data dalla legge n. 29/1979, che regola la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45 che riguarda invece i liberi professionisti: ci soffermiamo quindi, in questa sede, solo su quest’ultimo provvedimento.

I liberi professionisti possono ricongiungere i periodi di contribuzione presenti presso le varie casse di previdenza con quelli esistenti presso le Gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

Prima dell'età pensionabile, tale facoltà è esercitabile solo nella Gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda.

La ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione è possibile infatti solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività.

Come sopra accennato, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; è peraltro consentita per la seconda volta se il richiedente possa far valere, dopo la prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

In mancanza di tale requisito assicurativo e contributivo, la seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata all'atto del pensionamento e solo nella Gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.

Le domande di trasferimento dei contributi devono essere presentate online all'Istituto attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, tramite Contact center al numero 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).

Pagamento

La ricongiunzione è onerosa e, se la domanda è accolta, l'importo da pagare viene notificato dall'Inps e può essere versato:

Rateizzazione

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto.

Una volta comunicata l'autorizzazione dell'addebito, l'Inps invia infatti una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell'anno.

La rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti e prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi.

In caso di versamento rateale:

NOTA BENE: Il mancato versamento dell'importo delle prime tre rate è considerato come rinuncia alla ricongiunzione.

Coefficienti di ammortamento

Ma veniamo ora all’argomento della circolare, vale a dire i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2024 dai liberi professionisti, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per l’anno precedente.

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2024, con la circolare n. 17 del 23 gennaio 2024 sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 15 del 7 febbraio 2023 (oggetto del precedente articolo "Liberi professionisti, ricongiunzione dei periodi assicurativi") in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2023, pari al +5,4%.

Negli allegati 2 e 3 alla circolare sono riportate, rispettivamente, i coefficienti per la determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione e quelli da utilizzare per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione, nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.

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