Riconosciuto il permesso per l’assistenza ai disabili anche se non c’è coabitazione

Pubblicato il 26 febbraio 2010

Il ministero del Lavoro con lettera circolare del 18 febbraio 2010, stabilisce alcuni punti chiave per usufruire del congedo straordinario per l’assistenza di persone con handicap grave.

Il congedo spetta al coniuge, se convive con la persona gravemente disabile; ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità; ai fratelli o alle sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave; ai figli conviventi con la persona in situazione di disabilità grave. Esso ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato a giorni, settimane e mesi ed è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione in godimento o spettante nel mese precedente.

Il Ministero con il documento in oggetto precisa che per usufruire dei permessi per l’assistenza ai disabili non è sempre necessaria la coabitazione. La domanda può essere accolta anche se il soggetto che presta e chi riceve assistenza vivono in dimore differenti, purché con residenza nello stesso comune, identico indirizzo e medesimo numero civico, ma interni diversi. La domanda in duplice copia deve essere presentata all’Inps e la copia restituita deve essere consegnata al datore di lavoro. La domanda è corredata dalla documentazione rilasciata dalla Asl che attesta la gravità dell’handicap.

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