Ricorsi tributari cumulativi: come si calcola il contributo unificato?

Pubblicato il 28 giugno 2022

Nelle ipotesi di ricorsi tributari cumulativi, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato.

L'indicazione del valore della lite, inoltre, deve essere resa dal contribuente nelle conclusioni del ricorso, non potendosi desumere altrove: essa è finalizzata all'esigenza di consentire ai funzionari di segreteria l'adeguato controllo sulla congruità del pagamento del CU per fini esclusivamente fiscali e, laddove ciò non avvenga, trova applicazione la presunzione legale che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato.

E' quanto evidenziato dalla Sesta sezione civile della Corte di cassazione con ordinanza n. 20557 del 27 giugno 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato dal MEF contro la decisione con cui entrambe le Commissioni tributarie di merito avevano annullato un invito di pagamento inoltrato dall'Ufficio di segreteria della CTP alla parte contribuente, oppostasi a 25 ruoli esattoriali.

Con tale invito, era stato richiesto il pagamento della differenza tra il contributo unificato dovuto e quello versato, sul rilievo dell'errata dichiarazione del valore della lite nonché l'insufficiente versamento del medesimo contributo.

Parte contribuente non aveva ottemperato all'invito della segreteria ma lo aveva impugnato eccependone l'illegittimità.

Le Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, avevano dato ragione all'opponente, sostenendo che il valore della controversia su cui applicare il CU doveva ritenersi quello scaturente dalla sommatoria delle domande proposte nello stesso processo, ossia il valore complessivo e non quello riferito al valore dei singoli atti oggetto di impugnazione.

Diversa la prospettazione dell'Ufficio finanziario, secondo cui, per contro, nel caso di ricorso cumulativo oggettivo, la determinazione del valore della lite e del corrispondente contributo unificato doveva essere effettuata in riferimento ai valori dei singoli atti impugnati.

Secondo il MEF, infatti, era errato applicare in via analogica le regole del processo civile al processo tributario, avendo, quest'ultimo, delle sue norme specifiche che regolano la materia del contendere.

Cassazione: CU calcolato tramite somma dei contributi relativi a ogni atto

Doglianza giudicata fondata dalla Suprema corte: il ricorso all'analogia è possibile quando esiste un vuoto normativo ma non nei casi in cui non vi sia alcuna lacuna da colmare, come nel caso in esame, in cui il Legislatore è espressamente intervenuto per chiarire le modalità di calcolo del CU relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti tributari impugnati con la Legge n. 147/2013.

In definitiva, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato e il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ciascuno di essi.

Inoltre, in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, e, quindi, nei casi dubbi, si deve propendere per la soluzione più rigorosa, vale a dire per quella più onerosa per il contribuente.

Questo perché la giustizia - ha concluso la Cassazione - è una risorsa limitata e al servizio dell'intera collettività, la quale dispone di un diritto a una ragionevole durata dei processi complessivamente intesi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy