Ricorso ai giudici di legittimità senza copia degli atti già depositati

Pubblicato il 04 novembre 2011 Con sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011, le Sezioni unite della Corte di Cassazione ribaltano il precedente orientamento assunto univocamente dalla Sezione tributaria della stessa Corte e sostengono che per proporre ricorso in Cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie non è necessario depositare gli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.

È, infatti, evidente – per le Sezioni unite – che in materia fiscale la disponibilità dei fascicoli delle parti in giudizio di merito, che restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e riconsegnati solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, esoneri la parte ricorrente dall’obbligo di produzione del proprio fascicolo. Quest’ultimo, infatti, si trova incorporato nel fascicolo d’ufficio di cui viene richiesta la trasmissione dalla Commissione regionale alla Suprema Corte, senza che la parte in causa sia tenuta alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso, anche nel caso specifico in cui i citati documenti siano contenuti nel fascicolo della controparte.

Si è detto che tale pronuncia rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al precedente orientamento della Sezione tributaria, che ha considerato inammissibile e improcedibile il ricorso per Cassazione senza l’indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui lo stesso si fonda e/o viene proposto, anche se tali documenti sono già stati prodotti nei precedenti gradi del processo o risultano presenti nel suo fascicolo d’ufficio (Corte di Cassazione ordinanze nn. 135/2010 e 24940/2009).
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