Ricorso contro la cartella. Inammissibile, se per posta privata

Pubblicato il 16 ottobre 2017

Soppressione esclusività Poste italiane. Solo dal 10 settembre 2017

E’ noto come la Legge n. 124/2017 – c.d. Legge sulla concorrenza – abbia disposto la soppressione dell’attribuzione in via esclusiva alla società Poste italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ex Legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 D.Lgs. 285/1992. Detta abrogazione tuttavia, come espressamente sancito dalla medesima norma, opera solamente a decorrere dal 10 settembre 2017 e non esplica efficacia retroattiva.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo le ragioni di un contribuente, avverso la pronuncia di rigetto del proprio ricorso contro una cartella di pagamento per tributi erariali, in quanto notificato a mezzo posta privata.

Orbene, la Corte Suprema ha confermato la statuizione impugnata, in quanto fondata sul consolidato indirizzo secondo cui l’art. 4 D.Lgs. n. 261/1999 (che ha liberalizzato i servizi postali), stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, siano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale (Poste italiane S.p.a.), i servizi inerenti notificazioni e comunicazioni a mezzo posta connessi ad atti giudiziari ex Legge n. 890/1980. Tra questi, vanno per l’appunto annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.

Sulla presente controversia – conclude la Corte con ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017 – non va ad incidere l’entrata in vigore, nelle more, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017), la quale ha disposto l’abrogazione del suindicato art. 4 D.Lgs. n. 261/1999, con soppressione dell’attribuzione in via esclusiva alla società Poste italiane S.p.a. dei servizi inerenti la notifica degli atti giudiziari; soppressione che opera soltanto a decorrere dal 10 settembre 2017, dovendosi escludere qualsivoglia efficacia retroattiva alla presente disposizione, non avente natura interpretativa.

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