Ricorso improcedibile senza l’attestazione del destinatario della notifica

Pubblicato il 21 aprile 2018

Il mero deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione, da parte del difensore del ricorrente, della copia della sentenza di appello, in forma cartacea, corredata della copia analogica della "relazione di notifica" inviata dal mittente con il "messaggio di posta elettronica", non assolve ai requisiti legali prescritti dall'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c..

Non basta l’attestazione di conformità del mittente

E’ infatti, irrilevante, in questo caso, la attestazione di conformità del mittente inserita, come prescritto dalla legge, nella relata di notifica della sentenza di appello, redatta e sottoscritta in forma digitale e rinvenibile nel fascicolo di parte ricorrente, quando difetti del tutto la attestazione, sottoscritta dal destinatario della notifica di conformità all'originale digitale dei documenti (sentenza appello; relata notifica con attestazione conformità, messaggio di posta elettronica) estratti dal fascicolo informatico depositati presso la Cancelleria della Corte dalla parte ricorrente in formato analogico.

Non può soccorrere, come adempimento "sostitutivo", il deposito della copia cartacea della "relazione di notifica" nella quale è contenuta la attestazione di conformità che le legge impone di effettuare "al mittente" che procede alla notifica telematica dell'atto processuale. Si tratta, infatti, di attestazione che concerne soltanto il documento digitale presente nel fascicolo informatico del mittente.

In assenza di tale adempimento, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile.

Così la Corte di cassazione, Terza sezione civile, con ordinanza n. 9812 del 20 aprile 2018, nel cui testo è stato ribadito il principio di dritto più volte enunciato in materia secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C.”.

In detto contesto – continua il principio – “non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico”.

Per finire, gli Ermellini hanno precisato che non è ostativa alla pronuncia di improcedibilità del ricorso l’eventuale istanza alla Cancelleria - come quella presentata nel caso esaminato - dal difensore del ricorrente, ai sensi dell'articolo 369 comma 3 c.p.c., di trasmissione del fascicolo di ufficio, “con la conseguenza della inutilità della acquisizione di tale fascicolo ai fini della verifica di procedibilità”.

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