L’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza predisposta per la Corte di cassazione può essere redatta dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio.
Lo hanno precisato i giudici di Cassazione nell’ordinanza n. 10941 dell’8 maggio 2018, con cui hanno fornito alcune indicazioni in tema di ricorso in sede di legittimità, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Quest’ultima disposizione, si rammenta, prevede che con il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte, venga depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
La Sesta sezione civile ha, in particolare, enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica da depositare presso la Corte di cassazione può essere redatta dal difensore del precedente grado di giudizio. Questo fintantoché innanzi alla Corte di legittimità non sia attivato il processo civile telematico.
I poteri processuali e di rappresentanza del difensore del grado di appello – hanno precisato gli Ermellini - permangono anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, e ciò sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.
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