Ricorso in cassazione senza esposizione sommaria, inammissibile

Pubblicato il 27 agosto 2020

La Suprema corte in tema di ricorso per cassazione, nelle ipotesi di mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali.

Chiarezza e sinteticità espositiva in atti del processo

La mancanza di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e ciò non per l’irragionevole estensione del ricorso ma in quanto pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse nei confronti della sentenza gravata.

E’ l’assunto richiamato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17767 del 26 agosto 2020, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità di un ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1 n. 3 C.p.c., in considerazione della mancata osservanza del modello legale del ricorso in sede di legittimità.

Requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa

Relativamente al requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, gli Ermellini hanno ricordato che il medesimo è posto, nell’ambito del modello legale richiamato, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Suprema corte è chiamata ad esercitare, della verifica della fondatezza delle censure promosse.

Secondo il citato “modello legale” di cui all’art. 366, la Cassazione, prima dei motivi, deve essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza del rapporto giuridico sostanziale originario e dello sviluppo della vicenda processuale.

Valutazione, questa, possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda in modo complessivo e sommario, mediante una sintesi che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili.

Ricorrente riporta solo le proprie difese? Modello legale violato

Nel caso in esame, il ricorrente non aveva offerto una chiara e sintetica esposizione dei fatti, essendosi limitato a riversare in sede di legittimità i propri atti del grado di merito, senza dar conto, in alcun modo, del contenuto della difesa della controparte.

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