Ricorso non improcedibile se il documento mancante è a disposizione del giudice

Pubblicato il 04 maggio 2017

Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione, non è possibile applicare la sanzione dell’improcedibilità al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, qualora il documento mancante sia, comunque, nella disponibilità del giudice per opera della controparte o perché la documentazione sia stata acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

In questo caso, infatti, le ragioni della tempestiva conoscenza – che avevano fondato, nel caso di documenti mancanti, una lettura della giurisprudenza di legittimità maggiormente rigorosa – cedono di fronte alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, costituita dal divieto di accesso al giudice.

Improcedibilità solo se la violazione della tempistica è irrimediabile

La massima sanzione dell’improcedibilità, del resto, può corrispondere a una violazione della tempistica processuale che sia ex actis “irrimediabile”.

E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 10648 depositata il 2 maggio 2017 e con la quale le Sezioni unite civili hanno risolto due questione loro sottoposte dalla Prima sezione civile della Cassazione, la prima delle quali era, appunto, inerente all’improcedibilità o meno del ricorso relativo ad una sentenza notificata di cui il ricorrente non aveva prodotto la relata di notifica, relata, tuttavia, allegata dal controricorrente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Terzo settore: i regimi forfetari possibili

08/05/2026

Fondo credito ai giovani 2026, domande al via sulla piattaforma MyConsap

08/05/2026

Dichiarazioni semestrali gas ed energia elettrica: prime istruzioni

08/05/2026

Enpacl: slitta il versamento del contributo soggettivo

08/05/2026

Consulta, più spazio agli interventi e nuove regole processuali

08/05/2026

Piano Casa in Gazzetta, spinta all’housing sociale e investimenti privati

08/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy