Ricorso con notifica telematica: va depositato il cartaceo

Pubblicato il 17 settembre 2018

Il ricorso per cassazione può essere depositato nella cancelleria della Corte solo in modalità cartacea (analogica); difatti, il processo telematico non è stato ancora esteso al giudizio in sede di legittimità.

Questo non esclude che il ricorrente possa notificare il proprio ricorso con modalità telematiche anche se, in questa ipotesi, è necessario che la copia dell'atto depositata rechi l'attestazione di conformità all'originale sottoscritta dal difensore, posta l’improcedibilità del ricorso per cassazione del quale sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata e non già l'originale.

Parimenti, la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso in via telematica va data mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'articolo 6, 2° comma, DPR n. 68/2005, corredato dell'attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.

Il tutto a pena di improcedibilità, rilevabile d’ufficio.

Sezioni Unite: ricorso improcedibile senza deposito analogico

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 22085 dell’11 settembre 2018, con la quale ha dichiarato improcedibile il ricorso promosso da un avvocato contro una decisione del Consiglio nazionale forense, notificato con modalità telematica.

Gli Ermellini hanno rilevato che, nel caso in esame, le copie del ricorso depositate dal ricorrente – nonché dei documenti che avrebbero dovuto provarne l'avvenuta notificazione in via telematica - erano prive della firma autografa e dell'attestazione del difensore della loro conformità agli originali.

Nella specie, la conformità delle copie agli originali non poteva trovare conferma nemmeno nella mancata contestazione della parte a cui il ricorso era indirizzato, posto che questa non si era costituita in giudizio.

Andava, pertanto, rilevato d'ufficio il difetto della condizione di procedibilità del ricorso.

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