Riduzione costo del lavoro con benefici previdenziali

Pubblicato il 23 maggio 2006

La riduzione di un punto del costo del lavoro riguarda anche le Onlus, le associazioni di categoria e i partiti politici. Ciò è quanto si legge nella circolare Inps n. 73/2006, in cui l’Ente di previdenza fornisce una diversa interpretazione del contenuto dei commi 361 e 362 dell’articolo 1 della Finanziaria 2006, prevedendo l’allargamento del beneficio anche ai datori di lavoro esonerati dal versamento della contribuzione Cuaf (fondo assegni familiari). 2006 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio, un esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. In sede di prima applicazione della norma, l’Inps con la circolare n. 3/2006 aveva escluso dalla riduzione contributiva i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare. Da un’interpretazione sistematica delle disposizioni, svolta in accordo con i ministeri del Welfare e dell’Economia, sono tuttavia emerse delle deroghe, poi riprese dalla successiva precisazione dell’Ente previdenziale. Nella nota dell’Inps si legge, infatti, che devono considerarsi rientranti nei benefici previdenziali di cui sopra anche quei datori di lavoro appartenenti a settori destinatari della disciplina Cuaf che sono esonerati dal versamento della contribuzione perchè provvedono direttamente all’erogazione dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge. Allo stesso modo, continua la circolare, sono ammessi all’esonero contributivo i giornalisti iscritti all’Impgi e i titolari di lavoro artistico non dipendente, per i quali è dovuta all’Inps la sola contribuzione per il finanziamento dell’indennità economica di maternità.

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