Riduzione della retribuzione del socio di cooperativa per crisi aziendale

Pubblicato il 20 luglio 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19096 del 18 luglio 2018, ha confermato che, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori di una cooperativa, la deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

Nel caso di specie, la Corte è intervenuta su richiesta di alcunI soci lavoratrici di una cooperativa volta ad ottenere un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento in conseguenza dell'operata riduzione dello stesso al di sotto del limite previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 142/2001.

Per gli Ermellini, la Legge n. 142/2001, con la specifica previsione dell'art. 6 lett. e), introduce una deroga espressa al principio enunciato dall'art. 3 della stessa legge circa l'intangibilità dei trattamenti economici e prevede che il socio lavoratore, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni del regolamento interno, tra cui può esservi la possibilità per la società, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea non solo dei trattamenti economici integrativi, potendo la deliberazione prevedere, altresì, forme di apporto anche "economico" da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa, anche in vista dell'esigenza di salvaguardia dell'occupazione.

Quindi la riduzione della retribuzione del socio lavoratore di una cooperativa è legittima anche se inferiore ai minimi se deliberata all’interno di un piano di crisi aziendale purché sia temporanea.

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