Riduzione sanzioni civili INPS

Pubblicato il 23 febbraio 2016

Con la circolare INPS n. 38 del 15 marzo 2010 è stato ribadito che gli accordi transattivi devono avere ad oggetto tutti i debiti (in fase amministrativa, legale e iscritti a ruolo) del proponente "al fine di programmare un unico piano di rientro con il carico contributivo integrale, ma con le sanzioni civili ricalcolate fino alla data di omologazione del Tribunale, con le modalità ed i tassi indicati al punto 5 della circolare n. 88 del 2002 [ ...]. Da quest’ultima data saranno dovuti dall’azienda anche gli interessi legali sul "quantum" della transazione ex art. 182-ter".

Al riguardo, l’Istituto, con messaggio n. 754 del 19 febbraio 2016 ha precisato l’ambito in cui il potere riduttivo può essere esercitato nell’ambito delle fattispecie trattate nella circolare n. 38/2010.

In caso di accordo transattivo proposto con il piano di cui all’art. 160 L.F., l’applicazione della riduzione delle sanzioni civili nella misura prevista nei casi di procedure concorsuali, potrà operare solo in caso di avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Quindi – sottolinea l’INPS - in caso di richiesta di pagamento rateale degli importi dedotti in transazione, ove l’applicazione delle falcidie nella misura definita dall’art. 3 del D.M. 4 agosto 2009 per le somme aggiuntive sia operata sull’importo delle stesse già ridotto, ai sensi del comma 16, art. 116, Legge n. 388/2000, il piano concordatario dovrà contenere una specifica evidenza nel Fondo Rischi destinata alla copertura della differenza tra il valore integrale delle sanzioni civili dovute ex comma 8, e quello ridefinito nella misura ridotta in virtù del comma 16 della suddetta norma.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F, sebbene regolati nella legge fallimentare, non possono essere ricompresi nell’alveo delle procedure concorsuali con l’effetto di restare esclusi dall’applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili previsto per le procedure concorsuali dall’art. 116, comma 16, Legge n. 388/2000.

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