Riduzione temporanea delle accise sui carburanti

Pubblicato il 20 marzo 2026

Il Decreto-Legge 19 marzo 2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2026, si inserisce nel contesto delle misure urgenti volte a fronteggiare l’aumento dei prezzi energetici e i relativi effetti inflattivi.

In tale quadro si colloca anche il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 marzo 2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2026, n. 65), che introduce una rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti, con finalità compensative rispetto al maggior gettito IVA derivante dall’incremento del prezzo del petrolio greggio.

Il provvedimento rappresenta un’applicazione puntuale del meccanismo previsto dalla normativa vigente, volto a contenere l’impatto economico sui consumatori finali attraverso un intervento di natura fiscale.

Compensazione del maggior gettito IVA

Il decreto è adottato ai sensi:

Tali disposizioni prevedono che, al verificarsi di specifiche condizioni legate all’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, sia possibile ridurre le aliquote di accisa al fine di compensare il maggior gettito IVA.

Nel caso specifico:

Aliquote di accisa rideterminate

L’articolo 1 del decreto Mef del 18 marzo 2026 stabilisce la riduzione temporanea delle aliquote di accisa per i principali carburanti:

Tali valori sostituiscono temporaneamente le aliquote ordinarie previste dall’Allegato I al Testo Unico Accise.

Decorrenza e durata della misura

La rideterminazione delle aliquote si applica:

La misura presenta quindi una durata estremamente limitata, coerente con la natura compensativa e contingente dell’intervento.

Copertura finanziaria e neutralità per la finanza pubblica

L’articolo 2 del decreto disciplina la copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle accise.

In particolare:

Il meccanismo consente di garantire la neutralità finanziaria dell’intervento, utilizzando parte dell’extra-gettito IVA per finanziare la riduzione delle accise.

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