Rifiuto di cure mediche solo se espresso e attuale

Pubblicato il 17 settembre 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23676 depositata il 15 settembre scorso, ha inteso precisare i confini del diritto a non curarsi, qualora tale condotta esponga il paziente alla morte. Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità riguardava un testimone di Geova che, nonostante avesse manifestato il rifiuto alle trasfusioni attraverso un cartellino recante la scritta “niente sangue”, era stato comunque sottoposto alla terapia. La Suprema corte, dopo aver ribadito la rilevanza costituzionale del diritto a non sottoporsi alle cure, ha spiegato che il paziente, per sottrarsi legittimamente alle terapie, deve manifestare un dissenso, non a priori, ma che segua la puntuale informazione sui rischi “attuali” e “concreti” alla sua salute. Solamente nella consapevolezza della gravità della situazione a cui si espone, il soggetto può esprimere la propria volontà attraverso un'articolata, puntuale ed espressa dichiarazione, dalla quale inequivocabilmente emerga il proprio dissenso al trattamento.
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