Rifiuto prelievo ematico non sanzionabile

Pubblicato il 18 ottobre 2016

Guida sotto droghe A dimostrarlo bastano le urine

Nella reato di guida sotto l’effetto di droghe, non è invocabile la sanzione di cui all'art. 187 comma 8 Codice della strada (per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti), nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti di effettuare il prelievo del sangue, acconsentendo invece al prelievo delle urine, sufficiente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, accogliendo il ricorso di un conducente ritenuto responsabile ex art. 187 comma 8 D.Lgs. 285/1992, il quale, dopo essere stato fermato e sottoposto agli accertamenti di routine (da cui era risultato positivo alle sostanze stupefacenti), aveva poi rifiutato di sottoporsi al prelievo ematico per verificare lo specifico stato di alterazione psicofisica.

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, difatti – argomenta in proposito la Corte con sentenza n. 43864 del 17 ottobre 2016 – lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare un’analisi su campioni di diversi liquidi biologici (come nella specie, il sangue). 

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