Riflessioni del Notariato su usucapione e accordo di mediazione

Pubblicato il 12 febbraio 2014 Il Consiglio nazionale del Notariato ha messo a punto uno studio, il n. 718-2013-C del 31 gennaio 2014, focalizzato sul nuovo numero 12-bis dell'articolo 2643 del Codice civile (introdotto dal Decreto legge n. 69/2013) che ricomprende, tra gli atti soggetti a trascrizione, anche gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

In particolare, nel testo dello studio viene precisato che mentre nei casi in cui l'usucapione sia oggetto di una sentenza di accertamento, la sua trascrizione, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2651 del codice civile, assume la valenza di pubblicita' notizia senza avere l'effetto tipico della pubblicita' dichiarativa, nei casi in cui l'usucapione sia oggetto di un accordo di mediazione, la sua pubblicita', ai sensi del citato numero 12-bis dell'articolo 2643 c.c., ha l'effetto dichiarativo di cui all'articolo 2644 del codice civile e cioè l'effetto di essere opponibile ai terzi qualora sussista una continua catena di trascrizioni risalendo all'indietro dall'attuale avente causa a ogni precedente dante causa. Nel caso in cui, poi, la continuita' di trascrizioni non sussista, la trascrizione dell'accordo di mediazione ha solamente un effetto prenotativo.
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