Il disegno di legge delega del Governo, volto a riformare il sistema di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 2 settembre 2025 e sarà probabilmente assegnato alla Commissione Attività produttive per l’avvio dell’esame in sede referente. Il provvedimento denominato “Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici” era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2025.
Lo si apprende da una nota del 12 settembre 2025 riguardante le attività parlamentari.
La riforma introduce una disciplina più stringente in diversi ambiti:
L’intervento normativo mira a contrastare pratiche elusive relative alla devoluzione del patrimonio, soprattutto in occasione di operazioni straordinarie di gestione. Inoltre, su proposta del revisore, gli amministratori potranno essere affiancati da un consulente esterno nominato ad hoc, incaricato di fornire supporto tecnico e professionale.
È previsto anche un contenuto minimo obbligatorio per la relazione al bilancio abbreviato e per quello delle microimprese, mentre il codice civile sarà modificato per chiarire le modalità di nomina dell’organo di controllo interno.
Oltre a modificare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 220/2002 e le relative norme del codice civile, il testo introduce anche una disciplina specifica sul procedimento sanzionatorio nei confronti dei revisori cooperativi. Le nuove regole prevedono, in base alla gravità delle violazioni, la possibilità di disporre la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’albo.
Il disegno di legge prevede una delega al Governo affinché, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, vengano adottati uno o più decreti legislativi per riformare le disposizioni sulla vigilanza degli enti cooperativi e mutualistici. La base normativa di riferimento resta il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, integrato, ove necessario, dalle norme del codice civile.
L’intervento normativo si fonda su alcuni principi generali:
Rafforzamento delle funzioni di vigilanza
Tra i criteri citati nella delega, si legge che risulta necessario delimitare con chiarezza l’ambito delle attività che rientrano nella vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Tale vigilanza deve garantire il rispetto di alcuni requisiti fondamentali:
In tale quadro, la normativa introduce due criteri direttivi specifici:
Un’importante innovazione è la creazione di un Albo nazionale delle società cooperative e degli enti con finalità mutualistiche, accessibile gratuitamente e in formato digitale.
Questo nuovo registro unico sostituirà gli albi attualmente esistenti, tra cui quello specifico per le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che sarà soppresso.
Uno dei punti centrali della riforma riguarda la disciplina della devoluzione del patrimonio sociale delle cooperative, tema da sempre delicato poiché strettamente connesso al rispetto del principio di indivisibilità delle riserve e alla tutela della finalità mutualistica.
La normativa delega il Governo a introdurre strumenti idonei a contrastare pratiche elusive o omissive dell’obbligo di devoluzione, soprattutto nelle situazioni di operazioni straordinarie di gestione (come fusioni, trasformazioni, scissioni o liquidazioni volontarie). In tali contesti, infatti, esiste il rischio che il patrimonio accumulato a fini mutualistici venga sottratto alla destinazione prevista dalla legge o impiegato in modo difforme dagli scopi originari della cooperazione.
In particolare, viene stabilito che la devoluzione dovrà avvenire secondo criteri più rigorosi e trasparenti, soprattutto nei casi in cui il patrimonio debba essere ripartito tra più fondi mutualistici. Ciò si verifica, ad esempio, quando la cooperativa, nei dieci anni precedenti all’insorgenza dell’obbligo, ha effettuato versamenti contributivi a favore di fondi differenti. In queste ipotesi sarà necessario definire in modo preciso le modalità di calcolo e di ripartizione delle somme, evitando disparità di trattamento o utilizzi distorti.
La riforma si propone quindi di:
Questa impostazione mira anche a tutelare la parità di trattamento tra i diversi fondi mutualistici, evitando che un ente possa beneficiare in modo sproporzionato della devoluzione rispetto ad altri, in contrasto con la contribuzione effettivamente ricevuta nel tempo.
In definitiva, la nuova disciplina della devoluzione si configura come un rafforzamento degli strumenti di controllo e come un presidio essenziale per mantenere la natura mutualistica delle cooperative, preservando il patrimonio sociale quale bene collettivo destinato al sostegno e allo sviluppo del movimento cooperativo.
La riforma introduce una disciplina specifica e più articolata relativa al procedimento sanzionatorio nei confronti dei revisori cooperativi, con l’obiettivo di garantire maggiore responsabilità, trasparenza e rigore nello svolgimento delle attività di controllo.
Il nuovo sistema si fonda su due capisaldi fondamentali:
Le sanzioni potranno essere applicate nei casi di:
Non sono invece sanzionabili le condotte poste in essere in applicazione di norme oggettivamente incerte nella loro portata o ambito applicativo, al fine di evitare responsabilità sproporzionate nei casi di dubbio interpretativo.
A seconda della gravità del comportamento e delle conseguenze prodotte, il revisore potrà essere soggetto a:
Inoltre, quando la condotta del revisore ha contribuito in modo diretto all’adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti, come lo scioglimento della cooperativa, la nomina di commissari o la dichiarazione di liquidazione giudiziale, le sanzioni saranno aggravate, purché tali provvedimenti siano intervenuti entro un anno dalla revisione viziata.
La riforma prevede anche un meccanismo di ripetizione del contributo biennale che l’ente cooperativo versa alla propria associazione di rappresentanza. In caso di violazioni o errori imputabili al revisore incaricato, infatti, il contributo potrà essere restituito, rafforzando così il principio di responsabilità economica collegata alla qualità e correttezza dell’attività di vigilanza.
Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono subire conseguenze indirette: nei casi di mancato rispetto delle regole nella designazione dei professionisti (ad esempio, per la nomina dei commissari liquidatori), è prevista la decadenza o sospensione del diritto di individuare la terna di candidati da proporre. Questo meccanismo contribuisce a rafforzare il controllo anche sul sistema associativo e a garantire la correttezza delle procedure di nomina.
In concreto, con questo nuovo impianto normativo, il legislatore mira a:
Il disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici” interviene anche sul ruolo delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Vengono definiti criteri stringenti per il loro riconoscimento, legati a:
Inoltre:
La riforma introduce un insieme di disposizioni volte a rafforzare il ruolo degli organi di controllo interni delle cooperative e ad accrescere la trasparenza nella redazione dei bilanci, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni disponibili ai soci, ai creditori e agli organi di vigilanza.
Verranno apportate modifiche all’articolo 2543 del codice civile per regolare in modo più preciso le modalità di nomina dell’organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico) o, in alternativa, del revisore legale dei conti. Questa precisazione normativa si rende necessaria per eliminare incertezze applicative e assicurare che ogni cooperativa sia dotata di un sistema di controllo adeguato alla propria dimensione e complessità operativa.
Rafforzamento degli obblighi informativi
Le nuove disposizioni intervengono anche sugli obblighi di rendicontazione:
Entrambe le relazioni dovranno contenere specifiche informazioni aggiuntive, riguardanti:
Certificazione del bilancio
La riforma rafforza inoltre le finalità e i contenuti della certificazione del bilancio prevista dall’art. 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Si interviene anche sulle diverse forme di bilancio, stabilendo l’introduzione di requisiti minimi di contenuto per i seguenti documenti:
Tali documenti dovranno includere, in relazione alla tipologia dello scambio mutualistico e alla dimensione dell’ente, informazioni dettagliate su:
In sintesi, la disciplina sugli organi di controllo e sui bilanci mira a:
Infine, viene previsto che i risultati delle attività di vigilanza siano resi pubblici tramite l’Albo nazionale, e che gli amministratori delle cooperative vigilate abbiano l’obbligo di discuterne in assemblea con i soci.
La parte del Ddl dedicata alla riforma della disciplina delle amministrazioni straordinarie ha una duplice finalità:
Le nuove norme si applicheranno alle:
L’accesso all’amministrazione straordinaria non dipenderà solo dallo stato di insolvenza, ma anche da fattori quali dimensioni aziendali, livello di indebitamento e carattere strategico.
La procedura dovrà garantire celerità ed efficienza, con tempi ridotti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e l’avvio della gestione straordinaria.
L’organo commissariale dovrà redigere un programma di intervento, che potrà avere due finalità alternative:
Azioni e strumenti giuridici
Verranno disciplinate le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Sarà possibile la conversione della procedura in liquidazione giudiziale, qualora non vi siano prospettive di risanamento.
Si prevede un raccordo con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per garantire coerenza normativa.
Tutela dei lavoratori e misure di sostegno
Particolare attenzione sarà riservata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, anche mediante programmi di prosecuzione delle attività.
Saranno riviste e semplificate le modalità di accesso agli strumenti di sostegno al reddito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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