Rifugiati ed afflusso di massa in Ue

Pubblicato il 09 giugno 2017

Nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, gli Stati membri in cui le domande di protezione internazionale siano state presentate per la prima volta, sono competenti per l’esame delle stesse.

Le parole “attraversamento clandestino” di cui al Regolamento Dublino III - Regolamento Ue n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) - non sono applicabili ad una situazione in cui, a seguito di un afflusso di massa di persone in Stati membri di frontiera, questi ultimi abbiano consentito a cittadini di Paesi terzi di entrare e di transitare nel proprio territorio per raggiungere altri Stati membri. Situazione che non può essere pertanto definita illegale.

E’ quanto si legge nelle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue dell'8 giugno 2017, nelle cause riunite C – 490/16 e C – 646/2016. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy