Rilascio del DURC in presenza della definizione agevolata dei debiti

Pubblicato il 03 maggio 2017

A far data dal 24 aprile 2017, le sedi dell’INAIL attesteranno la regolarità contributiva nel caso in cui, per i debiti nei confronti dell’Istituto iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare, sarà accertato che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Alla scadenza del termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva sarà attestata se l’agente della riscossione ne comunicherà il regolare versamento.

Questo è quanto specifica la circolare INAIL n. 18 del 28 aprile 2017 la quale sottolinea che sono in corso di realizzazione gli adeguamenti procedurali:

In data 2 maggio 2017, anche l’INPS, con circolare n. 80, ha confermato che, sempre a far data dal 24 aprile 2017, qualora per i debiti nei suoi confronti affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193/2016, la procedura DURC On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità.

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